Art. 124
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[1](Art. 124, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le anticipazioni si fanno secondo speciali norme stabilite dal Consiglio di amministrazione, per mezzo di cartella, in doppio originale, portante le condizioni principali delle operazioni, nonche':
[3]1° il nome, il cognome, la paternita' e il domicilio del depositante;
[4]2° l'indicazione dei titoli od altri valori dati in pegno, con menzione di tutti gli estremi e delle particolarita' che valgano ad identificarli;
[5]3° il valore determinato in base al listino di borsa o al listino dei prezzi del Consorzio zolfifero o mediante perizia delle merci, con le deduzioni volute per legge, nonche' la decorrenza del godimento dei titoli sui quali si fanno le anticipazioni;
[6]4° le cifre del movimento del conto;
[7]5° la data dell'operazione e quella della scadenza;
[8]6° la firma del depositante. dell'impiegato incaricato del servizio, del cassiere e del direttore;
[9]7° l'indicazione dell'obbligo che il depositante assume, nel caso di un ribasso del 10% dei valori depositati, di diminuire proporzionalmente l'importo dell'anticipazione, ovvero di reintegrarne la garanzia, nel termine di tre giorni, in seguito a semplice avviso;
[10]8° la clausola dell'obbligazione da parte del depositante di supplire alla deficienza che potesse risultare a danno del Banco dalla vendita dei titoli ed altri valori pegnorati.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva