Art. 124

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[1]((Le anticipazioni si fanno secondo speciali norme stabilite dal Consiglio di amministrazione. Le condizioni del contratto devono risultare da apposita cartella in doppio originale, la quale deve fra l'altro contenere:

[2]1° il nome, cognome, la paternita' e il domicilio del depositante;

[3]2° l'indicazione dei titoli od altri valori dati in pegno, con menzione di tutti gli estremi e delle particolarita' che valgano ad identificarli, nonche' la decorrenza del godimento degli interessi; 3° il valore determinato in base al listino di Borsa o al listino dei prezzi del Consorzio solfifero o mediante perizia delle merci, con le deduzioni stabilite;

[4]4º la data dell'apertura dell'anticipazione e quello della scadenza;

[5]5° la firma del depositante, dell'impiegato incaricato del servizio, del cassiere e del direttore;

[6]6º l'indicazione dell'obbligo che il depositante assume, nel caso in cui il prezzo corrente dei titoli e delle merci subisca una diminuzione che riduca della meta' la differenza stabilita alla stipula del contratto tra il valore del pegno e il credito aperto, di diminuire proporzionalmente l'importo dell'anticipazione, ovvero di reintegrarne la garanzia, nel termine di tre giorni, in seguito a semplice avviso;

[7]7º la clausola dell'obbligazione da parte del depositante di supplire alla deficienza che potesse risultare a danno del Banco dalla vendita dei titoli od altri valori pegnorati;

[8]8º la clausola secondo cui, non presentandosi il depositante alla scadenza del contratto di anticipazione per estinguere il suo debito, il contratto s'intende rinnovato di ufficio, sempreche' il Banco non creda di procedere alla vendita dei titoli a norma del successivo articolo 126)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art124 · fonte su Normattiva