Art. 124

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[1]((Le anticipazioni si fanno secondo speciali norme stabilite dal Consiglio di amministrazione, per mezzo di cartella, in doppio originale, portante le condizioni principali delle operazioni, nonche':

[2]1° il nome, il cognome, la paternita' e il domicilio del depositante;

[3]2° l'indicazione dei titoli od altri valori dati in pegno, con menzione di tutti gli estremi e delle particolarita' che valgano ad inadentificarli;

[4]3° il valore determinato in base al listino di borsa o al listino dei prezzi del Consorzio zolfifero o mediante perizia delle merci, con le deduzioni volute per legge, nonche' la decorrenza del godimento dei titoli sui quali si fanno le anticipazioni;

[5]4° le cifre del movimento del conto;

[6]5° la data dell'operazione e quella della scadenza;

[7]6° la firma del depositante, dell'impiegato incaricato del servizio, del cassiere e del direttore;

[8]7° l'indicazione dell'obbligo che il depositante assume, nel caso di un ribasso del 10% dei valori depositati, di diminuire proporzionalmente l'importo dell'anticipazione, ovvero di reintegrarne la garanzia, nel termine di tre giorni, in seguito a semplice avviso;

[9]8° la clausola dell'obbligazione da parte del depositante di supplire alla deficienza che potesse risultare a danno del Banco dalla vendita dei titoli od altri valori pegnorati;

[10]9° la clausola secondo cui, non presentandosi il depositante alla scadenza del contratto di anticipazione per estinguere il suo debito, il contratto s'intende rinnovato di ufficio, sempreche' il Banco non creda di procedere alla vendita dei titoli a norma del successivo art. 126)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art124 · fonte su Normattiva