Art. 126
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[1](Art. 126, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Scorso infruttuosamente il giorno successivo a quello della scadenza dell'operazione e il periodo di tre giorni, di cui al n. 7 dell'art. 124, il Banco, senza che occorra costituzione in mora, puo' far vendere in tutto o in parte i titoli di valore per mezzo di uno degli agenti di cambio legalmente autorizzati, o, in mancanza di essi, di un pubblico notaio, e le merci per mezzo di sensali riconosciuti per traffico delle stesse o per mezzo delle Camere di commercio. La vendita dei titoli esteri puo' farsi a mezzo dei corrispondenti esteri del Banco.
[3]Tale procedura non impedisce o sospende gli altri modi di esecuzione competenti al Banco per conseguire il pagamento, come la omissione o il ritardo di essa non implica alcuna responsabilita' per l'Istituto, ne' menoma le sue ragioni di credito.
[4]Il Banco col prodotto della vendita si rimborsa dell'ammontare del suo credito per capitale ed accessori.
[5]Qualora risulti una deficienza, il debitore e' tenuto a rimborsarla; ove invece risulti una eccedenza, il Banco la tiene a disposizione del pegnorante per restituirgliela, salvo il disposto dell'art. 1888 del Codice civile.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva