Art. 126

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[1]((Scorso infruttuosamente il giorno successivo a quello della scadenza dell'operazione od il periodo di tre giorni, di cui al n. 7 dell'art. 134, il Banco, senza che occorra costituzione di mora, puo' far vendere in tutto o in parte i titoli ed i valori per mezzo di uno degli agenti di cambio legalmente autorizzati, o, in mancanza di essi, di un pubblico notaio, e le merci per mezzo di sensali riconosciuti per il traffico delle stesse, indicati dalla Camera di commercio. La vendita dei titoli esteri puo' farsi a mezzo dei corrispondenti esterni del Banco.

[2]Tale procedura non impedisce o sospende gli altri modi di esecuzione competenti al Banco per conseguire il pagamento, come la emissione o il ritardo di essa non implica alcuna responsabilita' per l'Istituto, ne' menoma le sue ragioni di credito.

[3]Il Banco col prodotto della vendita si rimborsa dell'ammontare del suo credito per il capitale ed accessori.

[4]Qualora risulti una deficienza, il debitore e' tenuto a rimborsarla; ove invece risulti una eccedenza, il Banco la tiene a disposizione del pignorante per restituirla, salvo il disposto dell'art. 1888 del Codice civile, o le diverse condizioni risultanti dal contratto)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art126 · fonte su Normattiva