Art. 130

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[1](Art. 130, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Il cassiere, per la firma che appone sulla cartella di pegno, rimane di pieno diritto garante e materialmente responsabile, senza alcuna limitazione, della legittimita' e regolarita' dei titoli, nonche' della identita' e capacita' giuridica del depositante.

[3]Tale responsabilita' per le fedi di deposito emesse dal Consorzio zolfifero siciliano spetta al funzionante capo-sconti.

[4]Il perito e il magazziniere sono pure garanti e materialmente responsabili della qualita' e quantita' delle merci pegnorate, a norma delle speciali istruzioni, e il magazziniere risponde, in ogni caso, della identita' e capacita' giuridica del depositante.

[5]Il funzionante capo-sconti risponde, insieme al ragioniere incaricato del controllo, della esattezza e regolarita' dei conteggi in basi ai quali e' determinata l'anticipazione.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art130 · fonte su Normattiva