Art. 130
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Il cassiere che appone la propria firma sulla cartella di pegno rimane di pieno diritto garante e materialmente responsabile, senza alcuna limitazione, della legittimita' e regolarita' dei titoli, e della qualita' e quantita' dei valori, nonche' della identita' e capacita' giuridica del depositante.
[2]Tali responsabilita', per le fedi di deposito spettano al competente capo ufficio.
[3]Il perito e il magazziniere sono pure garanti e materialmente responsabili della qualita' e quantita' delle merci pegnorate, a norma delle speciali istruzioni, e il magazziniere risponde, in ogni caso, della identita' e capacita' giuridica del depositante)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva