Art. 130
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[1]((Il cassiere, per la firma che appone sulla cartella di pegno, rimane di pieno diritto garante e materialmente responsabile, senza alcuna limitazione, della legittimita' e regolarita' dei titoli, nonche' della indentita' e capacita' giuridica del depositante.
[2]Tale responsabilita' per le fedi di deposito emesse dal Consorzio zolfifero siciliano spetta al funzionante capo-sconti.
[3]Il perito e il magazziniere sono pure garanti e materialmente responsabili della qualita' e quantita' delle merci pegnorate, a norma delle speciali istruzioni, e il magazziniere risponde, in ogni caso, della identita' e capacita' giuridica del depositante.
[4]Il funzionante capo-sconti risponde, insieme al capo dell'Ufficio di ragioneria incaricato del controllo, della esattezza e regolarita' dei conteggi in base ai quali e' determinata l'anticipazione)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva