Art. 131
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[1](Art. 131, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]E' data facolta' ai pegnoranti di ottenere il distacco delle cedole scadute o di prossima scadenza, purche' l'importo di esso non venga a menomare i limiti di garanzia stabiliti dallo statuto per le anticipazioni; ed il Banco puo' incaricarsi, con o senza provvigione, dell'incasso delle dette cedole e delle semestralita' scadute sui titoli nominativi dati in pegno.
[3]Tanto il ritiro delle cedole, quanto il loro incasso e quello delle semestralita' sui titoli nominativi, devono risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal depositante.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva