Art. 131

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((E' data facolta' ai pegnoranti di ottenere il distacco e la consegna delle cedole di prossima scadenza, purche' l'importo di esse non venga a menomare i limiti di garanzia stabiliti dallo statuto per le anticipazioni. Ove tali cedole non siano richieste almeno cinque giorni prima della scadenza, esse vengono staccate ed incassate a cura del Banco che ne accredita l'importo ai pegnoranti con valuta otto giorni dopo la scadenza. Il Banco puo' ricevere l'incarico dell'incasso delle dette cedole e delle semestralita' scadute sui titoli nominativi dati in pegno, nel qual caso l'accreditamento ha sempre luogo con valuta otto giorni dopo la scadenza)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art131 · fonte su Normattiva