Art. 131

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[1]((E' data facolta' ai pignoranti di ottenere il distacco e la consegna delle cedole di prossima scadenza, purche' non vengano menomati i limiti di garanzia stabiliti dallo statuto per le anticipazioni.

[2]Ove tale richiesta non sia fatta almeno cinque giorni prima della scadenza, le cedole vengono staccate ed incassate a cura del Banco, il quale ne accredita l'importo ai pignoranti con valuta otto giorni dopo la scadenza.

[3]Il Banco incassa ugualmente alla scadenza la fruttificazione dei titoli nominativi, e ne accredita l'importo come sopra.

[4]Qualora il pegnorante non abbia alcun debito, il detto importo gli viene accreditato in un conto infruttifero)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art131 · fonte su Normattiva