Art. 142
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[1](Art. 142, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le fedi, i polizzini e le polizze notate in fede sono trasmissibili per girata o per semplice firma.
[3]I titoli suddetti, previa la firma dell'intestatario o dall'ultimo giratario, purche' conosciuto dal cassiere, sono rimborsati a vista dal Banco, salvo gli adempimenti prescritti per quelli che portino condizione o vincolo.
[4]Se il prenditore non sia conosciuto dal cassiere, la firma deve essere autenticata da un notaio.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva