Art. 142
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[1]((Le fedi, i polizzini e le polizze notate in fede sono trasmissibili per girata o per semplice firma.
[2]I titoli suddetti, previa la firma dell'intestatario o dell'ultimo giratario, sono rimborsati a vista dal Banco, salvo gli adempimenti prescritti per quelli che portino condizione o vincolo)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva