Art. 142

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[1]((Le fedi, i polizzini e le polizze notate in fede sono trasmissibili per girata o semplice firma.

[2]I titoli suddetti, previa la firma dell'intestatario o dell'ultimo giratario, sono rimborsati a vista dal Banco, salvo gli adempimenti prescritti per quelli che portino condizione o vincolo.

[3]Il Banco risponde solamente della capacita' e della autenticita' della firma della persona cui e' fatto il pagamento)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art142 · fonte su Normattiva