Art. 152
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[1](Art. 152, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il pagamento di un titolo apodissario, che porti la formola: «agli eredi legittimi o testamentari», s'intende condizionato, e non e' eseguito, se prima un notaio non attesti sul titolo stesso, a favore di chi deve riscuotere, la qualita' ereditaria e il diritto esclusivo ad esigerne la corrispondente somma.
[3]L'attestazione del notaio dev'essere fatta in virtu' dei documenti presso di lui legalmente depositati, e dei quali egli deve fare la enumerazione sul titolo sopraddetto.
[4]I documenti da depositarsi sono i seguenti, oltre quelli che potranno aggiungersi dal Consiglio d'amministrazione:
[5]Per le successioni testate:
- a)atto di morte;
- b)copia dell'atto del testamento in forma legale;
- c)copia dell'atto di accettazione, in caso di eredita' beneficiata;
- d)certificato del cancelliere della pretura in cui fu aperta la successione, di non esservi altre accettazioni;
- e)certificato dichiarante quali siano gli eredi a base della denunziata successione, e che il credito fu denunziato;
- f)copia dell'atto di notorieta' attestante il testamento essere l'ultimo e non impugnato, e non esservi eredi aventi diritto a riserva.
[6]Per le successioni intestate, oltre i documenti di cui alle lettere a), c), d), e), occorre pure:
- a)copia dell'atto di notorieta' attestante la parentela col defunto, la inesistenza di testamento e la mancanza di altri eredi o aventi diritto;
- b)certificato dimostrante la parentela legittima col defunto; e, in difetto, il deposito degli atti che valgano a comprovarla.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva