Art. 152

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((Il pagamento di un titolo apodissario, che porti la formula: «agli eredi legittimi o testamentari» s'intende condizionato, e non e' eseguito, se non a favore di chi dimostri la qualita' ereditaria ed il diritto esclusivo ad esigere la somma)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art152 · fonte su Normattiva