Art. 152
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
((Il pagamento di un titolo apodissario, che porti la formula: «agli eredi legittimi o testamentari» s'intende condizionato, e non e' eseguito, se non a favore di chi dimostri la qualita' ereditaria ed il diritto esclusivo ad esigere la somma)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva