Art. 152
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Il pagamento di un titolo apodissario, che porti la formula: agli eredi legittimi o testamentari s'intende condizionato, e non e' eseguito se prima un notaio non attesti sul titolo stesso a favore di chi deve riscuotere la qualita' ereditaria ed il diritto esclusivo ad esigerne la corrispondente somma.
[2]L'attestazione del notaio deve essere fatta in virtu' dei documenti presso di lui legalmente depositati, e dei quali egli deve fare la enunciazione sul titolo sopradetto.
[3]I documenti da depositarsi sono i seguenti, oltre quelli che potranno essere aggiunti dal Consiglio di amministrazione:
[4]- per le successioni testate:
- a)atto di morte;
- b)copia del testamento in forma legale;
- c)copia dell'atto di accettazione, in caso di eredita' beneficiata;
- d)certificato del cancelliere della pretura in cui si e' aperta la successione, di non essersi altre accettazioni;
- e)certificato dichiarante quali sono gli eredi a base della denunziata successione, e che il credito fu denunziato;
- f)copia dell'atto di notorieta' attestante il testamento essere l'ultimo e non impugnato, e non esservi eredi aventi diritto a riserva.
[5]Per le successioni intestate, oltre ai documenti di che nelle lettere a) c), d), e), occorre pure:
- a)copia dell'atto di notorieta' attestante la parentela col defunto, la inesistenza di testamento e la mancanza di altri eredi o aventi diritto;
- b)certificato dimostrante la parentela legittima col defunto: e, in difetto, il deposito degli atti di nascita che valgano a comprovarla.
[6]Sono da osservarsi pure le disposizioni agli effetti delle leggi sulla tassa di successione)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva