Art. 188
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[1](Art 188, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il Banco, ricevendo versamenti di somme in conto corrente ad interesse o senza, nei modi di cui all'art. 8 dello statuto, rilascia al creditore o correntista un libretto ed uno o piu' fascicoli di assegni in bianco (cheques), per mezzo dei quali, scrivendovi gli ordini di pagamento, egli puo' disporre di tutta o di parte della somma versata.
[3]La tassa di bollo sul libretto e sugli assegni e' a carico del correntista, e cosi' pure il costo del libretto e degli assegni.
[4]Ad ogni correntista non puo' essere intestato, presso una sede o succursale, piu' di un conto.
[5]Per l'apertura del conto corrente e' mestieri che l'intestatario abbia od elegga domicilio nella stessa citta' dove essa e' richiesta.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva