Art. 188
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[1]((Il Banco riceve versamenti di somme in conto corrente ad interesse o senza, nei limiti di cui all'art. 8 dello statuto.
[2]Ad ogni correntista non puo' essere intestato presso uno stabilimento piu' di un conto.
[3]Il ritiro delle somme fino a concorrenza del disponibile puo' essere fatto dal correntista mediante assegni, purche' emessi su moduli forniti dal Banco o mediante disposizioni date per lettera od in quell'altra forma che in base alle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione, puo' essere, caso per caso, convenuta dal correntista.
[4]Il correntista deve rimborsare il costo e la tassa di bollo relativi agli assegni ed al libretto di conto corrente che gli vengono rilasciati)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva