Art. 188
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
[1]((Il Banco riceve versamenti di somme in conto corrente ad interesse o senza, nei limiti di cui all'art. 8 dello statuto.
[2]Ad ogni correntista non puo' essere intestato, presso una sede o succursale, piu' di un conto.
[3]Il ritiro di somme fino a concorrenza del disponibile puo' essere fatto dal correntista mediante assegni, purche' emessi su moduli forniti dal Banco o mediante disposizioni date per lettera od in quell'altra forma che, in base alle norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione, puo' essere, caso per caso, convenuta col correntista.
[4]Il correntista deve rimborsare il costo e la tassa di bollo relativi agli assegni ed al libretto di conto corrente che gli vengono rilasciati)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva