Art. 188

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[1]((Il Banco riceve versamenti di somme in conto corrente ad interesse o senza, nei limiti di cui all'art. 8 dello statuto.

[2]Ad ogni correntista non puo' essere intestato, presso una sede o succursale, piu' di un conto.

[3]Il ritiro di somme fino a concorrenza del disponibile puo' essere fatto dal correntista mediante assegni, purche' emessi su moduli forniti dal Banco o mediante disposizioni date per lettera od in quell'altra forma che, in base alle norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione, puo' essere, caso per caso, convenuta col correntista.

[4]Il correntista deve rimborsare il costo e la tassa di bollo relativi agli assegni ed al libretto di conto corrente che gli vengono rilasciati)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art188 · fonte su Normattiva