Art. 194

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[1](Art. 194, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Tanto il primo versamento, quanto i successivi, si segnano sul libretto di conto corrente, con la indicazione della data rispettiva e del loro importo, in cifra e in tutte lettere, con le firme dell'impiegato addetto ai conti correnti e del cassiere. Pero', oltre tale annotazione, puo', se richiesta, essere rilasciata alla parte, a sue spese, una ricevuta separata.

[3]I rimborsi vengono annotati sul libretto dallo stesso correntista.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art194 · fonte su Normattiva