Art. 194

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Gli accreditamenti vengono, a richiesta del correntista, annotati nel libretto di conto corrente, con la indicazione, per ciascuno, e della data e dell'importo in cifre e in tutte lettere e con la firma dell'impiegato addetto ai conti correnti.

[2]Gli accreditamenti che avvengono per partita di cassa sono anche controfirmati dal cassiere, gli altri dal controllo.

[3]I rimborsi vengono annotati sul libretto dallo stesso correntista.

[4]Ogni addebitamento o accreditamento in conto corrente, oltre che annotato come sopra, deve essere confermato per lettera al correntista, al quale deve anche rimettersi semestralmente un estratto del conto)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art194 · fonte su Normattiva