Art. 194
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[1]((Tutti i versamenti devono essere annotati nel libretto di conto corrente del correntista, con la indicazione per ciascuno della data e dell'importo, in cifra e in tutte lettere, e con le firme dell'impiegato addetto ai conti correnti e del cassiere.
[2]I rimborsi vengono annotati sul libretto dallo stesso correntista.
[3]Ogni addebitamento ed accreditamento in conto corrente, oltre che annotato come sopra, deve essere confermato per lettera al correntista, al quale deve anche rimettersi semestralmente un estratto del conto)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva