Art. 195
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 195, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]I rimborsi hanno luogo sulla presentazione dell'assegno, dopo che l'incaricato dei conti correnti abbia riscontrata la firma del correntista, e dopo che egli stesso abbia accertata la sufficienza del fondo disponibile, datando ed avvalorando il titolo a tenore delle istruzioni.
[3]Il cassiere si assicura delle identita' di colui che riscuote la somma.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva