Art. 195

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[1](Art. 195, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]I rimborsi hanno luogo sulla presentazione dell'assegno, dopo che l'incaricato dei conti correnti abbia riscontrata la firma del correntista, e dopo che egli stesso abbia accertata la sufficienza del fondo disponibile, datando ed avvalorando il titolo a tenore delle istruzioni.

[3]Il cassiere si assicura delle identita' di colui che riscuote la somma.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art195 · fonte su Normattiva