Art. 195
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[1]((I rimborsi hanno luogo sulla presentazione dell'assegno, datato ed avvalorato dall'impiegato addetto ai conti correnti, ovvero in base alla disposizione del correntista, osservate le norme deliberate dal Consiglio d'amministrazione.
[2]Il detto avvaloramento viene apposto dopo che l'impiegato si sia anche accertato dell'autenticita' della firma dell'assegno o dell'autenticita' della disposizione)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva