Art. 195
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[1]((I rimborsi hanno luogo a presentazione dell'assegno datato ed avvalorato dal preposto al servizio dei conti correnti, ovvero in base a disposizione in altro modo data dal correntista, debitamente vistata dal preposto suddetto, osservate le norme deliberate dal Consiglio di amministrazione.
[2]Prima di avvalorare l'assegno o di vistare la disposizione del correntista si dovra' accertare la disponibilita' della somma nonche', a seconda dei casi l'autenticita' della firma dell'assegno o della disposizione del correntista)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva