Art. 216

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[1](Art. 216, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]All'atto del deposito, per cura del cassiere, viene rilasciata una cartella di deposito a madre e figlia.

[3]La madre contiene la dichiarazione di deposito, ed e' firmata dal depositante, dal cassiere, per la ricezione dei titoli, e dal ragioniere.

[4]La figlia, firmata dal cassiere e dal direttore, e' consegnata al depositante per ricevuta.

[5]Le cartelle madri portano un numero progressivo che viene apposto su ciascuna distinta e sono nominative. Le ricevute non possono trasmettersi per girata.

[6]La spesa del relativo bollo e' a carico del depositante.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art216 · fonte su Normattiva