Art. 216

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[1]((All'atto del deposito viene rilasciata, a cura del cassiere, una cartella di deposito a madre e figlia.

[2]La madre contiene la dichiarazione di deposito, ed e' firmata dal depositante, dal cassiere, per la recezione dei titoli, e dal capo d'ufficio.

[3]La figlia, firmata dal cassiere e dal direttore, e' consegnata al depositante per la ricevuta.

[4]Le cartelle portano un numero progressivo, che viene riportato sulla distinta redatta dal depositante, la quale rimane allegata al deposito. Le ricevute non possono trasmettersi per girata.

[5]Le tasse di bollo relative alla costituzione del deposito e ogni altra spesa inerente alle operazioni sono a carico del depositante)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art216 · fonte su Normattiva