Art. 216
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[1]((All'atto del deposito, per cura del cassiere, viene rilasciata una cartella di deposito a madre e figlia.
[2]La madre contiene la dichiarazione di deposito, ed e' firmata dal depositante, dal cassiere, per la ricezione dei titoli e del capo dell'ufficio di ragioneria.
[3]La figlia, firmata dal cassiere e dal direttore, e' consegnata al depositante per ricevuta.
[4]Le cartelle madri portano un numero progressivo che viene apposto su ciascuna distinta e sono nominative. Le ricevute non possono trasmettersi per girata.
[5]La spesa del relativo bollo e' a carico del depositante)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva