Art. 217

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[1](Art. 217, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Il deposito ha la durata di un semestre, e qualora alla scadenza non sia ritirato, s'intende rinnovato per un altro semestre, e cosi di seguito.

[3]I titoli descritti in una stessa ricevuta possono essere sostituiti da altri dello stesso valore mediante esibizione di una nuova distinta, regolarmente firmata, da allegarsi al deposito.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art217 · fonte su Normattiva