Art. 217
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[1]((La durata del deposito viene stabilita al momento della costituzione di esso, e va dal minimo di un mese al massimo di un anno.
[2]Qualora il depositante non si presenti alla scadenza per il ritiro del deposito, questo s'intende rinnovato di mese in mese sino al termine massimo di quattro anni a partire dal giorno della costituzione del deposito)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva