Art. 217
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[1]((Il deposito ha la durata di un mese e qualora alla scadenza non sia ritirato, s'intende rinnovato per un altro mese, e cosi' di seguito.
[2]I titoli descritti in una stessa ricevuta possono essere sostituiti da altri dello stesso valore mediante esibizione di una nuova distinta, regolarmente firmata, da allegarsi al deposito)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva