Art. 22
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[1](Art. 22, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Ai delegati presso il Consiglio generale, che non abbiano l'effettiva residenza nella citta' di Palermo, e' dovuto, esclusa ogni altra indennita', il rimborso dell'importo di un biglietto di prima classe sulle ferrovie o sui piroscafi per l'andata dei consiglieri dalla stazione ferroviaria o dal porto piu' vicino al luogo di loro dimora fino a Palermo e per il ritorno, purche' non abbiano diritto a viaggio gratuito per altri uffici. Per coloro che risiedano in localita', nelle quali non vi sia stazione ferroviaria, e' dovuto anche il rimborso delle spese di vettura.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva