Art. 22

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((Ai delegati presso il Consiglio generale, che non abbiano l'effettiva residenza nella citta' di Palermo, e' dovuto, oltre l'indennita' di cui all'art. 15 dello statuto, il rimborso dell'importo di un biglietto di prima classe sulle ferrovie o sui piroscafi per l'andata dei consiglieri dalla stazione ferroviaria o dal porto piu' vicino al luogo di loro dimora fino a Palermo e per il ritorno, purche' non abbiano diritto a viaggio gratuito per altri uffici. Per coloro che risiedono in localita' nelle quali non vi sia stazione ferroviaria, e' dovuto anche il rimborso delle spese di vettura)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art22 · fonte su Normattiva