Art. 22

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((Ai delegati presso il Consiglio generale, che non abbiano la effettiva residenza nella citta' di Palermo e' dovuto, oltre la indennita' di cui all'art. 15 dello statuto, il rimborso dell'importo di un biglietto di prima classe sulle ferrovie o sui piroscafi per l'andata dalla stazione ferroviaria o dal porto piu' vicino al luogo di loro dimora fino a Palermo e per il ritorno, purche' non competa loro viaggio gratuito per altri uffici. A coloro che risiedono in localita' nelle quali non vi sia stazione ferroviaria, e' dovuto anche il rimborso delle spese di vettura)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art22 · fonte su Normattiva