Art. 273
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[1](Art. 274, approvato con R. D. 18 ottobre 1913, n. 1283).
[2]Gli impiegati del Banco, salvo casi di eccezionali esigenze dei servizi, possono ottenere dai preposti locali piccole licenze che complessivamente non oltrepassino gli otto giorni durante l'anno ed inoltre, ove il servizio non ne soffra, dal direttore generale congedi che complessivamente non oltrepassino un mese, limite che per comprovati motivi di salute o per altra causa di eccezionale gravita', puo' essere dal Consiglio di amministrazione esteso fino a due mesi, e non piu', nello stesso anno, col godimento dell'intero stipendio.
[3]I congedi possono essere revocati o interrotti, quando esigenze di servizio o motivi disciplinari lo richiedano.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva