Art. 273
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Gli impiegati del Banco hanno diritto, annualmente, a brevi licenze che complessivamente non superino gli otto giorni, ed inoltre a congedi che in complesso non oltrepassino la durata di un mese o di venti giorni, a seconda che abbiano o non superati i dieci anni di servizio.
[2]Le licenze e i congedi vengono consentiti presso le sedi, succursali, filiali e agenzie dai direttori da cui gli impiegati dipendono e presso la Direzione generale dai direttori preposti ai reparti, alle divisioni e alle aziende annesse.
[3]Le licenze e i congedi al segretario generale, ai direttori e al ragioniere generale sono autorizzati dal direttore generale.
[4]Per comprovati motivi di salute o per altra causa di eccezionale gravita' il congedo normale spettante in un anno puo' essere esteso dal direttore generale sino a due mesi.
[5]I congedi possono essere negati, revocati o interrotti, quando motivi disciplinari o esigenze di servizio lo richiedano)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva