Art. 273

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[1]((Gli impiegati del Banco hanno diritto, annualmente, a brevi licenze che complessivamente non superino gli otto giorni, ed inoltre a congedi che in complesso non oltrepassino la durata di un mese o di venti giorni, a seconda che abbiano o non superati i dieci anni di servizio.

[2]Le licenze e i congedi vengono consentiti presso le sedi, succursali, filiali e agenzie dai direttori da cui gli impiegati dipendono e presso la Direzione generale dai direttori preposti ai reparti, alle divisioni e alle aziende annesse.

[3]Le licenze e i congedi al segretario generale, ai direttori e al ragioniere generale sono autorizzati dal direttore generale.

[4]Per comprovati motivi di salute o per altra causa di eccezionale gravita' il congedo normale spettante in un anno puo' essere esteso dal direttore generale sino a due mesi.

[5]I congedi possono essere negati, revocati o interrotti, quando motivi disciplinari o esigenze di servizio lo richiedano)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art273 · fonte su Normattiva