Art. 273

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[1]((Gli impiegati del Banco, salvi casi di eccezionali esigenze di servizio, possono ottenere dai preposti locali piccole licenze che complessivamente non oltrepassino gli otto giorni durante l'anno ed, inoltre, dal direttore generale congedi che complessivamente non oltrepassino un mese.

[2]Per comprovati motivi di salute o per altra causa di eccezionale gravita', il direttore generale puo' estendere il congedo fino a due mesi, e non piu', nello stesso anno, col godimento dello intero stipendio.

[3]I congedi possono essere revocati o interrotti, quando esigenze di servizio o motivi disciplinari lo richiedano)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art273 · fonte su Normattiva