Art. 278
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[1](Art. 279-ter, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]Sono pure dichiarati di ufficio dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le vigenti leggi, gli impiegati che volontariamente abbandonano l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuita' e regolarita' del servizio.
[3]Puo' pero' il Consiglio di amministrazione, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilita', applicare invece la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, l'esclusione dal concorso per esame e la privazione della promozione che spetterebbe per anzianita'.
[4]E' inoltre dichiarato d'ufficio dimissionario l'inserviente che, destinato o trasferito in un'agenzia, non abbia prestato la cauzione nel termine fissato per l'assunzione in servizio presso l'agenzia stessa.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva