Art. 278
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[1]((Dal detto Consiglio e' dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato:
[2]1° che perda la cittadinanza italiana;
[3]2° che accetti una missione o un impiego da Governo straniero, senza essere stato autorizzato dal Consiglio di amministrazione;
[4]3° che senza giustificato motivo, non assuma servizio nella residenza assegnatagli, entro il termine stabilito dal provvedimento di destinazione o di trasferimento.
[5]Sono pure dichiarati di ufficio dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le vigenti leggi, gli impiegati che volontariamente abbandonano l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuita' e regolarita' del servizio.
[6]Si puo', pero', considerate le condizioni individuali e le personali responsabilita', applicare invece la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, l'esclusione dal concorso per esame e la privazione dell'aumento di stipendio che spetterebbe per anzianita'.
[7]E' inoltre dichiarato d'ufficio dimissionario il fattorino che, destinato o trasferito in un'agenzia, non abbia prestato la cauzione nel termine fissato per l'assunzione in servizio presso l'agenzia stessa)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva