Art. 278
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[1]((Sono pure dichiarati di ufficio dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le vigenti leggi, gli impiegati che volontariamente abbandonano l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuita' e regolarita' del servizio.
[2]Si puo' pero', considerate le condizioni individuali e le personali responsabilita', applicare invece la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, l'esclusione dal concorso per esame e la privazione della promozione che spetterebbe per anzianita'.
[3]E' inoltre dichiarato d'ufficio dimissionario l'inserviente che, destinato o trasferito in un'agenzia, non abbia prestato la cauzione nel termine fissato per l'assunzione in servizio presso l'agenzia stessa)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva