Art. 284

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art 283, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]L'impiegato con cauzione, che passi o sia promosso ad altro ufficio con cauzione maggiore, e' tenuto a versare il supplemento della cauzione, in conformita' agli articoli 281 e 282, mantenendosi pero' ferma la valutazione di quella gia' prestata.

[3]In caso di promozione o trasferimento l'impiegato non puo' occupare il nuovo posto, se risulti che la sua responsabilita' sia compromessa per la gestione dell'ufficio precedente.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art284 · fonte su Normattiva