Art. 284
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[1]((L'impiegato con cauzione, che passi o sia promosso ad altro ufficio con cauzione maggiore e' tenuto a versare il supplemento in conformita' degli articoli 281 e 282, mantenendosi pero' ferma la valutazione di quella gia' prestata.
[2]In caso di promozione o trasferimento l'impiegato non puo' occupare il nuovo posto, se non abbia fatto regolare consegna dell'ufficio precedente, o se risulti che la sua responsabilita' sia compromessa per la gestione dell'ufficio medesimo)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva