Art. 287

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[1](Art. 286, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

[2]Le pene disciplinari sono:

[3]1° la censura;

[4]2° la sospensione dallo stipendio;

[5]3° la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio;

[6]4° il trasferimento con perdita della indennita' relativa, di cui nel decreto Reale 1° novembre 1876, n. 3450;

[7]5° la privazione della promozione che spetterebbe per anzianita';

[8]6° la retrocessione al grado o alla classe immediatamente inferiore;

[9]7° la dispensa dal servizio;

[10]8° la destituzione, con o senza perdita del diritto alla pensione o alla indennita'.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art287 · fonte su Normattiva