Art. 287
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 286, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]Le pene disciplinari sono:
[3]1° la censura;
[4]2° la sospensione dallo stipendio;
[5]3° la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio;
[6]4° il trasferimento con perdita della indennita' relativa, di cui nel decreto Reale 1° novembre 1876, n. 3450;
[7]5° la privazione della promozione che spetterebbe per anzianita';
[8]6° la retrocessione al grado o alla classe immediatamente inferiore;
[9]7° la dispensa dal servizio;
[10]8° la destituzione, con o senza perdita del diritto alla pensione o alla indennita'.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva