Art. 287
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
[1]((Le pene disciplinari sono:
[2]1° la censura;
[3]2° la sospensione dallo stipendio;
[4]3° la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio;
[5]4° la privazione della promozione che spetterebbe per anzianita', o la privazione dell'aumento quinquennale che spetterebbe ai sensi dell'art. 270;
[6]5° la retrocessione al grado o alla classe immediatamente inferiore;
[7]6° la dispensa dal servizio;
[8]7° la destituzione, con o senza perdita del diritto alla pensione o alla indennita')).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva