Art. 287

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[1]((Le pene disciplinari sono:

[2]1° la censura;

[3]2° la sospensione dallo stipendio;

[4]3° la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio;

[5]4° la privazione della promozione che spetterebbe per anzianita', o la privazione dell'aumento quinquennale che spetterebbe ai sensi dell'art. 270;

[6]5° la retrocessione al grado o alla classe immediatamente inferiore;

[7]6° la dispensa dal servizio;

[8]7° la destituzione, con o senza perdita del diritto alla pensione o alla indennita')).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art287 · fonte su Normattiva