Art. 287

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[1]((Le misure disciplinari sono:

[2]1º censura;

[3]2° la sospensione dallo stipendio;

[4]3º la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio;

[5]4° la retrocessione ad uno degli stipendi inferiori nello stesso grado o ad uno dei gradi inferiori;

[6]5° la revocazione dall'impiego;

[7]6º la destituzione, con o senza perdita del diritto alla pensione o alla indennita')).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art287 · fonte su Normattiva