Art. 287
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[1]((Le misure disciplinari sono:
[2]1º censura;
[3]2° la sospensione dallo stipendio;
[4]3º la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio;
[5]4° la retrocessione ad uno degli stipendi inferiori nello stesso grado o ad uno dei gradi inferiori;
[6]5° la revocazione dall'impiego;
[7]6º la destituzione, con o senza perdita del diritto alla pensione o alla indennita')).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva