Art. 35
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[1](Art. 35, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]La Direzione generale e' divisa nei seguenti uffici:
[3]1° Segretariato generale;
[4]2° Ispettorato generale;
[5]3° Ragioneria generale;
[6]4° Ufficio legale;
[7]5° Sezione del Credito agrario e della Cassa di risparmio;
[8]6° Credito fondiario in liquidazione;
[9]7° Cassa speciale e magazzino delle carte-valori e stampe.
[10]Le attribuzioni dei singoli uffici sono fissate dal Consiglio di amministrazione, salvo quanto e' stabilito nel presente regolamento.
[11]Il Consiglio di amministrazione puo' ridurre il numero dei detti uffici.
[12]La sede di Palermo fa il servizio di cassa della Direzione generale, in conformita' a speciali ordinamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva