Art. 35
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[1]((La Direzione generale si divide in reparti, uffici speciali e aziende annesse.
[2]Reparti.
[3]1° segreteria generale;
[4]2º ispettorato;
[5]3° ragioneria generale.
[6]Uffici speciali.
[7]1° gabinetto;
[8]2° tesoro centrale;
[9]3° cassa speciale e magazzino delle carte-valori;
[10]4° ufficio legale. Aziende annesse.
[11]1° credito fondiario in liquidazione;
[12]2° cassa di risparmio;
[13]3° sezione di credito agrario.
[14]Il reparto della segreteria generale si distingue in divisioni, ciascuna delle quali puo' essere costituita da uno o piu' uffici. Gli altri reparti, gli uffici speciali e le aziende annesse possono comporsi semplicemente di uffici, nel numero di uno o piu' secondo le esigenze dei servizi.
[15]Le attribuzioni dei reparti, delle divisioni e degli uffici speciali, in quanto non siano determinate nel presente regolamento, sono fissate dal Consiglio di amministrazione, il quale puo' anche ridurre il numero delle divisioni e degli uffici speciali.
[16]In riguardo agli uffici il Consiglio di amministrazione ne stabilisce il numero, le denominazioni e le attribuzioni)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva