Art. 35

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[1]((La Direzione generale si divide in reparti, uffici speciali e aziende annesse.

[2]Reparti.

[3]1° segreteria generale;

[4]2º ispettorato;

[5]3° ragioneria generale.

[6]Uffici speciali.

[7]1° gabinetto;

[8]2° tesoro centrale;

[9]3° cassa speciale e magazzino delle carte-valori;

[10]4° ufficio legale. Aziende annesse.

[11]1° credito fondiario in liquidazione;

[12]2° cassa di risparmio;

[13]3° sezione di credito agrario.

[14]Il reparto della segreteria generale si distingue in divisioni, ciascuna delle quali puo' essere costituita da uno o piu' uffici. Gli altri reparti, gli uffici speciali e le aziende annesse possono comporsi semplicemente di uffici, nel numero di uno o piu' secondo le esigenze dei servizi.

[15]Le attribuzioni dei reparti, delle divisioni e degli uffici speciali, in quanto non siano determinate nel presente regolamento, sono fissate dal Consiglio di amministrazione, il quale puo' anche ridurre il numero delle divisioni e degli uffici speciali.

[16]In riguardo agli uffici il Consiglio di amministrazione ne stabilisce il numero, le denominazioni e le attribuzioni)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art35 · fonte su Normattiva