Art. 35

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[1]((La Direzione generale e' divisa nei seguenti uffici:

[2]1. Segretariato generale.

[3]2. Ispettorato.

[4]3. Ragioneria generale.

[5]4. Ufficio legale.

[6]5. Sezione del Credito agrario e della Cassa di risparmio.

[7]6. Credito fondiario in liquidazione.

[8]7. Cassa speciale e magazzino delle carte-valori e stampe.

[9]8. Tesoro centrale.

[10]Le attribuzioni dei singoli uffici sono fissate dal Consiglio di amministrazione, salvo quanto e' stabilito nel presente regolamento.

[11]Il Consiglio di amministrazione puo' ridurre il numero dei detti uffici)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art35 · fonte su Normattiva