Art. 35
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[1]((La Direzione generale e' divisa nei seguenti uffici:
[2]1. Segretariato generale.
[3]2. Ispettorato.
[4]3. Ragioneria generale.
[5]4. Ufficio legale.
[6]5. Sezione del Credito agrario e della Cassa di risparmio.
[7]6. Credito fondiario in liquidazione.
[8]7. Cassa speciale e magazzino delle carte-valori e stampe.
[9]8. Tesoro centrale.
[10]Le attribuzioni dei singoli uffici sono fissate dal Consiglio di amministrazione, salvo quanto e' stabilito nel presente regolamento.
[11]Il Consiglio di amministrazione puo' ridurre il numero dei detti uffici)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva