Art. 42
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[1](Art. 42, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Niun provvedimento puo' essere preso dall'ispettore in missione senza autorizzazione della Direzione generale.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva